IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 117 della Costituzione;
  Vista   la   legge  3 febbraio  2003,  n.  14,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
  Vista  la  direttiva  2002/70/CE  della  Commissione, del 26 luglio
2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di
diossine e PCB diossina-simili nei mangimi;
  Vista   la   legge   15 febbraio   1963,   n.   281,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale in data 20 aprile 1978, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno 1978;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 11 maggio 1998, n. 241;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 21 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 2 settembre 1999;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della salute 23 dicembre 2002, n.
317;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
  Considerato  che  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
ha  espresso  il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari
esteri,   della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  delle
politiche  agricole  e  forestali,  dell'ambiente  e della tutela del
territorio e per gli affari regionali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

  1.  I  campioni  destinati  al  controllo  ufficiale dei livelli di
diossina  e  di furani nonche' alla determinazione dei livelli di PCB
diossina-simili nei mangimi sono prelevati secondo i metodi descritti
nell'allegato I.
 
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.   10,  comma  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
              «Art.  117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
          Stato  e  dalle  Regioni  nel  rispetto della Costituzione,
          nonche'  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e dagli obblighi internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   Comuni,  Province  e  Citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  Regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle Regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   Regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          Regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
          ogni  altra  materia.  I  Comuni,  le  Province e le Citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre  Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
              - La  legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002»
          L'art. 1 e l'allegato B, cosi' recitano:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2. I  decreti  legislativi  sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3. Gli   schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso tale termine, i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi 1  e 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4. Entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
          fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
          tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute.».

                                                          «Allegato B
                                                (Art. 1, commi 1 e 3)

              2001/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 aprile  2001,  in  materia  di risanamento e liquidazione
          degli enti creditizi;
              2001/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  che  modifica le direttive 78/660/CEE,
          83/349/CEE  e  86/635/CEE  per quanto riguarda le regole di
          valutazione  per  i  conti  annuali e consolidati di taluni
          tipi  di  societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
          finanziarie;
              2001/81/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2001, relativa ai limiti nazionali di emissione
          di alcuni inquinanti atmosferici;
              2001/88/CE  del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante
          modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme
          minime per la protezione dei suini;
              2001/93/CE  della  Commissione,  del  9 novembre  2001,
          recante  modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce
          le norme minime per la protezione dei suini;
              2001/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3 dicembre  2001,  relativa  alla  sicurezza  generale  dei
          prodotti;
              2001/97/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 dicembre   2001,   recante   modifica   della   direttiva
          91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso
          del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
          di attivita' illecite;
              2001/110/CE   del   Consiglio,  del  20 dicembre  2001,
          concernente il miele;
              2001/112/CE   del   Consiglio,  del  20 dicembre  2001,
          concernente  i  succhi  di frutta e altri prodotti analoghi
          destinati all'alimentazione umana;
              2002/3/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;
              2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  generale
          relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
          lavoratori;
              2002/32/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 maggio   2002,   relativa  alle  sostanze  indesiderabili
          nell'alimentazione degli animali;
              2002/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10 giugno  2002,  che  modifica  la  direttiva 97/67/CE per
          quanto  riguarda  l'ulteriore apertura alla concorrenza dei
          servizi postali della Comunita';
              2002/47/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 giugno   2002,   relativa   ai   contratti   di  garanzia
          finanziaria;
              2002/70/CE  della  Commissione, del 26 luglio 2002, che
          stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di
          diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.».
              - La  direttiva  2002/70/CE  e' pubblicata in GUCE L n.
          209 del 6 agosto 2002.
              - La  legge 15 febbraio 1963, n. 281, reca: «Disciplina
          della preparazione e del commercio dei mangimi».
              - Il   decreto   ministeriale   del   20 aprile   1978,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 165 del 15 giugno
          1978,  reca: «Modalita' di prelevamento dei campioni per il
          controllo ufficiale degli alimenti per gli animali».
              - Il decreto del Ministro della sanita' 11 maggio 1998,
          n.  241,  reca:  «Regolamento  recante  norme di attuazione
          delle  direttive  92/88/CEE,  94/16/CE  e 96/6/CE, relative
          alle     sostanze    ed    ai    prodotti    indesiderabili
          nell'alimentazione degli animali».
              - Il   decreto  del  Ministro  della  sanita'  in  data
          21 maggio 1999, reca: «Attuazione delle direttive 97/8/CE e
          98/60/CE  della  Commissione,  relative alle sostanze ed ai
          prodotti indesiderabili nella alimentazione degli animali».